CARTA DEI SERVIZI COMMISSIONE INVALIDI CIVILI (Revisione al 10/05/2024)
TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO
La Commissione, che può essere integrata da un medico INPS, esegue accertamenti collegiali medico-legali basati sul colloquio con l’utente e sulla valutazione della documentazione sanitaria prodotta.
La visita viene effettuata solo se ritenuta necessaria dalla Commissione in relazione al caso concreto.
Ai sensi dell’art. 29-ter del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, è possibile la definizione della domanda anche solo sugli atti nei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
Le tipologie di riconoscimenti che gli utenti possono richiedere sono diverse, in relazione alla condizione di salute ed ai benefici che si vogliono ottenere:
INVALIDO CIVILE
Soggetto di qualsiasi età che, a causa di infermità (fisica o psichica, congenita o acquisita), abbia una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a un terzo (se in età lavorativa) o della capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età (se minore o ultra sessantacinquenne). Non possono essere valutate infermità che diano o abbiano dato diritto ad un’invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio, o che siano riconosciute come cecità civile o sordomutismo. La Commissione valuta ed esprime un giudizio in base al quale possono scaturire benefici di carattere non direttamente economico (es. protesi e ausili, esenzione ticket, accesso al collocamento lavorativo mirato, ecc.) o economico (dall’assegno di invalidità all’assegno di accompagnamento).
Riferimento normativo: L. 118 del 30/03/1971 e succ. modifiche e integrazioni.
CIECO CIVILE
Soggetto di qualsiasi età affetto da cecità totale o con un minimo residuo visivo, con eventuale correzione, in ambo gli occhi non superiore a 1/20, oppure con riduzione del campo visivo perimetrico binoculare inferiore al 10%. Non possono essere valutate infermità che diano o abbiano dato diritto ad un’invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio o civile. L’accertamento è centralizzato presso la Commissione Provinciale afferente ad ASST Spedali Civili di Brescia.
Riferimento normativo: L. 382 del 27/05/1970 e succ. modifiche e integrazioni.
SORDO CIVILE (definito in precedenza sordomuto)
Soggetto affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. Non possono essere valutate infermità che diano o abbiano dato diritto ad un’invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio o civile. L’accertamento è centralizzato presso la Commissione Provinciale afferente ad ASST Spedali Civili di Brescia.
Riferimento normativo: L. 381 del 26/05/1970 e succ. modifiche e integrazioni
PERSONA CON HANDICAP
Possono presentare domanda di riconoscimento ai sensi della Legge 5/2/92, n. 104, i soggetti affetti da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Possono presentare tale domanda anche soggetti titolari di altre forme d’invalidità (INAIL civile, di lavoro, di guerra, di servizio, cecità civile o sordomutismo). Il certificato di handicap è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni di carattere fiscale (esenzione IVA, MODIFICHE AGLI STRUMENTI DI GUIDA) o lavorativo (fruizione di permessi lavorativi).
Riferimento normativo: L. 104 del 05/02/1992
PERSONA DISABILE (LEGGE 68/COLLOCAMENTO MIRATO)
Possono richiedere (anche contestualmente alla richiesta di invalidità, cecità o sordità) l’accertamento come disabile (L. 68/99 – collocamento mirato) i cittadini in età lavorativa, già riconosciuti invalidi civili con percentuale dal 46% oppure sordi o non vedenti. All’esito del giudizio della Commissione il disabile può iscriversi alle liste del collocamento mirato presso i Centri per l’Impiego del proprio territorio o, se già lavora, passare in “quota invalidi” nella propria azienda (in tal caso è necessario però che sia titolare di invalidità civile nella misura pari o superiore al 60%).
Riferimento normativo: Legge n. 68 12/03/1999
Anche gli invalidi di servizio, di guerra o di lavoro possono aver diritto al collocamento mirato, ma in tale caso devono rivolgersi ai competenti organismi (INAIL o Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
A CHI RIVOLGERSI PER ACCERTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE
Dall’01.01.2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica. Per informazioni (www.inps.it).
ITER DELLA DOMANDA
Per l’avvio della pratica bisogna rivolgersi al medico certificatore (es. medico di famiglia/pediatra, specialista ospedaliero eccc) per la compilazione del certificato online, introduttivo all’istanza per il riconoscimento dello stato invalidante. Il certificato medico ha una validità di 90 giorni. La domanda può essere inoltrata online all’INPS direttamente dal cittadino (tramite SPID) o tramite gli Enti di Patronato o Associazioni di Categoria.
L’ASST provvede quindi a contattare l’utente al fine di informare della possibilità di valutazione sugli atti ai sensi dell’art. 29-ter del decreto legge n.76/2020. Se l’utente è interessato ad aderire alla proposta di valutazione agli atti, dovrà far pervenire idonea documentazione sanitaria all’Ufficio Invalidi, in formato elettronico oppure consegnandola previo appuntamento.
Se la documentazione non perviene in tempo utile, oppure se l’utente richiede di essere valutato in presenza, oppure se la Commissione non ritiene sufficiente la documentazione prodotta per esprimere un giudizio agli atti, l’interessato sarà convocato a visita tramite raccomandata R/R.
La normativa in vigore prevede, per pazienti oncologici, che l’accertamento di invalidità sia effettuato entro 15 gg di calendario dalla data di acquisizione della domanda. Nel rispetto dello spirito e delle finalità della normativa vanno individuati, quali soggetti aventi diritto all’accertamento entro 15 giorni dalla domanda, quei pazienti che risultino affetti da una patologia tumorale maligna in fase acuta con documentata necessità di un trattamento radioterapico o chemioterapico, o in fase avanzata con necessità di un trattamento palliativo e/o assistenziale. La Regione Lombardia ha esteso anche per i pazienti affetti da malattie del motoneurone l’agevolazione dell’iter accelerato.
Nel caso di certificata intrasportabilità (da intendersi quale situazione nella quale lo spostamento, anche tramite mezzi di assistenza pubblica o privata, è pericoloso per il paziente o per altri), l’utente può richiedere che l’accertamento venga effettuato a domicilio. In questi casi verrà acquisita tutta la documentazione utile per procedere alla valutazione sugli atti. Soltanto qualora la valutazione risulti impossibile agli atti si procederà a visita domiciliare o in alternativa a televisita.
Nel caso in cui, la persona interessata non si presenti a visita per due volte senza giustificato motivo, la sua domanda viene archiviata
Nelle domande di aggravamento il certificato medico dovrà evidenziare le modificazioni del quadro clinico rispetto alla precedente visita della Commissione e la documentazione sanitaria allegata dovrà essere successiva al precedente riconoscimento.
Terminato l’accertamento, l’Ufficio Invalidi trasmette l’intera pratica all’INPS che provvede o meno a validare il giudizio espresso dalla Commissione.
L’INPS invia il giudizio definitivo dell’accertamento al domicilio dell’interessato (tramite raccomandata) e provvede a notificare gli eventuali benefici economici.
Nel caso sia prevista sul verbale di invalidità civile o di handicap una data di revisione del giudizio (revisione d’ufficio), la relativa convocazione a visita è di competenza dell’INPS.
TEMPISTICA di evasione DELLE PRATICHE
Le pratiche verranno valutate dalla commissione ASST entro 60 gg dalla data di presentazione della domanda ad eccezione di quelle con urgenza oncologica (LEGGE 80) che verranno valutate entro 15 gg dalla data di presentazione della domanda.
I verbali vengono poi spediti dall’Inps tramite raccomandata dopo circa 60 gg dalla data della commissione ASST ad eccezione di quelle con urgenza oncologica che prevedono la spedizione dei verbali provvisori dopo circa 10/15 gg dalla data della commissione ASST.
BENEFICI ECONOMICI
Dal 01.10.2010 la concessione dei benefici economici è di competenza INPS. Le provvidenze economiche che possono essere concesse sono:
PER GLI INVALIDI CIVILI
- assegno mensile per invalidità dal 74% al 99%
- pensione di inabilità per invalidità totale al 100%
- indennità di accompagnamento
- indennità di frequenza (per i soggetti minorenni)
PER I CIECHI CIVILI
- indennità di accompagnamento e pensione non reversibile per ciechi assoluti
- indennità speciale e pensione non reversibile per ciechi parziali
PER I SORDI
- indennità di comunicazione
RICORSO
Avverso l’esito dell’accertamento sanitario l’interessato potrà presentare ricorso giudiziario contro l’INPS (per informazioni si veda www.inps.it).
ISTANZA DI COPIA DEI VERBALI DI INVALIDITÀ, HANDICAP (L.104), DISABILITA’ (L68 COLLOCAMENTO MIRATO)
In caso di richiesta di copia del verbale di invalidità, handicap e disabilità/L68:
- per i verbali emessi prima del 01.01.2010, inviare il modulo di richiesta tramite mail al seguente indirizzo: invalidita.civile@asst-franciacorta.it
(scarica il modulo pdf editabile)
- per i verbali emessi successivamente al 01.01.2010, rivolgersi all’INPS inviando la richiesta al seguente indirizzo mail: medicolegale.brescia@inps.it
REVISIONI INVALIDITA’ CIVILE
L’art. 25 (comma 6 bis) della Legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che durante l’iter di verifica si conservino tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, in attesa di nuovo accertamento. La competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la revisione è di pertinenza dell’INPS. Qualsiasi informazione relativa alla revisione di domande di invalidità civile dovrà essere richiesta direttamente a INPS (Tel: Da fisso: 803164 – Da mobile: 06 164 164).
ESENZIONI INVALIDITA’
Per gli assistiti con riconoscimento di invalidità civile (prima richiesta o aggravamento) con percentuale superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%), con assegno di accompagnamento o con indennità di frequenza, si procede d’ufficio al rilascio della tessera di esenzione ed alla spedizione della stessa al domicilio dell’interessato.
Per le urgenze o per i rinnovi di esenzione riguardanti i verbali di Invalidità con REVISIONE non ancora valutati da parte dell’Inps, recarsi presso l’Ufficio Scelta e Revoca del Distretto competente per territorio di residenza con il verbale di invalidità civile.
CONTRASSEGNO PARCHEGGIO INVALIDI
Viene rilasciato direttamente dalla Polizia Locale del comune di residenza ai possessori di verbale di invalidità o Handicap/legge 104 riportante la seguente dicitura: “sussistono i requisiti per il rilascio dello speciale contrassegno di circolazione e sosta”.
Per i soggetti che non sono in possesso di tale riconoscimento, è possibile richiedere il “CERTIFICATO MEDICO RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI A SERVIZIO DI SOGGETTI CON DEAMBULAZIONE RIDOTTA” prenotando al Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale, 030 3537122, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
SEDE E RECAPITI UFFICIO INVALIDI CIVILI
L’Ufficio Invalidi e la Commissione Invalidi Civili hanno sede unica presso il Distretto “Oglio Ovest”, Casa della Comunità di Chiari, Piazza Martiri della Libertà, 25 – 25032 Chiari
Telefono: 030 7103093 – 030 7103021- 030 7103101 – 030 7103521.
Ricezione telefonica: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30.
Email: invalidita.civile@asst-franciacorta.it.
Accesso diretto solo su appuntamento.