I dati aziendali

A – I dati del personale e i dati per l’analisi di genere del personaleCome richiesto dalle Amministrazioni Statali

Le aziende devono trasmettere periodicamente al Ministero del Lavoro e al Dipartimento Pari Opportunità i dati del personale. Di seguito si riportano i report dei dati aziendali suddivisi in report annuale e report biennale.

I RAPPORTI ANNUALI

IL RAPPORTO BIENNALE SULL’ANALISI DI GENERE

La conoscenza dei dati nell’ambito delle pari opportunità uomo-donna nel luogo di lavoro è così rilevante che il legislatore ha posto in capo al Datore di Lavoro delle Aziende che occupano più di 100 dipendenti, l’obbligo di predisporre anche un rapporto periodico specifico sull’analisi di genere.

Di seguito si riporta il testo dell’art. n.46 “Rapporto sulla situazione del personale” del D.Lgs  n. 198/2006:

“1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell’ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione Regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.”

Le indicazioni sul formato ed i contenuti del rapporto sono stati indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il Decreto ministeriale del 17 luglio 1996.

Di seguito si fornisce la prima relazione elaborata dalla nostra azienda.

B – L’analisi dei dati raccolti dal CUG

Il CUG ha ritenuto opportuno promuovere ulteriori ricerche per approfondire la conoscenza di alcuni fenomeni e temi qualificanti le competenze del CUG.

Il lavoro svolto è riportato nei link seguenti:

 

Data ultima modifica a questa pagina: 05/01/2017 – Funzione aziendale responsabile della pubblicazione: Ufficio Comunicazione