PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI E PRESTAZIONI DI RICOVERO
Prestazioni specialistiche ambulatoriali
Sulla prescrizione redatta dal medico è necessaria la distinzione tra le prestazioni individuate come “prima visita o primo accesso/accertamento diagnostico” e quelle che si riferiscono alla continuità diagnostico-terapeutica o “controlli” (visite specialistiche, prestazioni o accertamenti diagnostici successivi alla prima visita, cioè i cosiddetti “controlli” o “follow-up”). Per tutte le prescrizioni contenenti prestazioni di primo accesso è obbligatoria la codifica del campo classe di priorità. Le classi di priorità applicabili alle prestazioni di specialistica ambulatoriale sono le seguenti:
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“U” (Urgente): nel più breve tempo possibile o, se differibile, entro 72 ore;
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“B” (Breve): entro 10 giorni;
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“D” (Differibile): entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali;
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“P” (Programmata): per prestazioni programmate (da erogarsi in un arco temporale maggiore e comunque non oltre 120 giorni).
Nel caso in cui la classe di priorità non sia compilata dal prescrittore si sottende che la prestazione, per volontà implicita dello stesso, ricada nella categoria dei controlli. Le liste d’attesa, pertanto, sono definite per agenda di prenotazione, informatizzata nel sistema CUP, suddivisa tra Prime viste, Controlli e Prestazioni strumentali oltre che per il criterio di priorità siglato.
Prestazioni di ricovero
Le classi di priorità applicabili alle prestazioni di ricovero programmate sono le seguenti:
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CLASSE A– Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o da determinare grave pregiudizio;
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CLASSE B –Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
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CLASSE C– Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore disfunzione o disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
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CLASSE D –Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.