TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO
Pagina non compilata ai sensi delle indicazioni dell’A.N.AC. di cui alla FAQ 20.3 che di seguito si riporta integralmente:
DOMANDA: 20.3 Ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013?
RISPOSTA: I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall’art. 41, c. 3, del medesimo decreto.
Infatti, detto art. 41, c. 3, stabilisce specificamente che alla dirigenza sanitaria “di cui al comma precedente”, che espressamente ricomprende il direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione circa l’analisi del rischio, detta analisi, condotta per la predisposizione di ogni Piano di prevenzione della corruzione, può comportare la definizione di ulteriori misure anche di trasparenza oltre a quelle obbligatorie.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, c. 9, lett. f), della l. n. 190/2012 e della delibera n. 50/2013, l’amministrazione può, all’interno del proprio Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, individuare “dati ulteriori” che intende pubblicare rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
Pertanto, è rimessa alla valutazione dell’amministrazione l’opportunità di indicare quale misura ulteriore quella di rendere conoscibili i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche relativamente alla figura del direttore generale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.