In esecuzione del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE 2019/1937) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative”, e in conformità alla deliberazione ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, fornendo indicazioni sulla procedura di whistleblowing”, è stato approvato, con deliberazione n. del 25 ottobre 2023, il “Regolamento per la tutela di whistleblower”.
CHI SEGNALA (o effettua una divulgazione pubblica o una denuncia) è Whistleblower:
dipendenti dell’ASST, sia a tempo determinato che indeterminato;
i lavoratori dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e/o servizi e delle imprese che realizzano opere in favore dell’ASST;
lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la ASST
collaboratori, liberi professionisti e i consulenti della ASST;
volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso la ASST;
persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la ASST.
COSA SI PUÒ SEGNALARE (divulgare e denunciare)
Si possono segnalare violazioni del diritto nazionale (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) e dell’UE, acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo, che consistono in:
– azioni od omissioni, già avvenute o che potrebbero accadere
– fondati sospetti
– irregolarità, quando possono costituire “elementi concreti/sintomatici” tali da far ritenere che potrebbe essere commessa una violazione
– elementi che riguardano condotte volte a occultare le violazioni.
A CHI SEGNALARE/DIVULGARE/DENUNCIARE
La SEGNALAZIONE è effettuata al RPCT dell’ASST della Franciacorta, tramite il “canale interno”.
Si suggerisce l’utilizzo della piattaforma digitale WHISTLEBLOWINGPA cliccando sul link:
In via residuale è possibile segnalare con le seguenti modalità:
– tramite servizio postale: per usufruire della garanzia della riservatezza dei dati personali ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste:
la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, siglato con firma autografa;
la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.
Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta che rechi all’ esterno la dicitura “Riservata al RPCT-Whisteblowing”. Tali comunicazioni verranno acquisite al protocollo generale della Azienda tramite scansione e registrazione solo dell’involucro esterno, che verrà poi trasmesso senza ritardo al RPCT;
tramite consegna all’ufficio protocollo, utilizzando le tre buste come per il servizio postale;
forma orale, mediante telefono o incontro diretto fissato entro 10 giorni dalla richiesta del segnalante, formalizzato in apposito verbale sottoscritto da RPCT e segnalante
Si avverte che per beneficiare delle relative tutele è sempre importante indicare chiaramente nell’oggetto che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal Dlgs 24/2023 (decreto Whistleblowing) nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.
La segnalazione può essere effettuata ad ANAC utilizzando il “canale esterno” quando:
il canale interno aziendale non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
In tali casi è possibile accedere all’applicazione dell’ANAC tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowinge cliccare sulla voce “Accedi al servizio”
La DIVULGAZIONE PUBBLICA, avente per oggetto le stesse informazioni sulle violazioni della segnalazione, può essere effettuata da whistleblower quando:
a una segnalazione interna, cui l’Azienda non ha dato riscontro, è seguita una segnalazione esterna ad ANAC che, a sua volta, non ha dato riscontro;
quando il segnalante ha già effettuato una segnalazione esterna ad ANAC che non ha dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
La DENUNCIA all’Autorità Giudiziaria competente, penale o contabile, è obbligatoria qualora whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche nel caso in cui lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso il canale interno (al RPCT) o il canale esterno (ad ANAC).
La Ragionevolezza è condizione per la segnalazione/divulgazione pubblica/denuncia: al momento della segnalazione o della divulgazione pubblica o della denuncia all’Autorità Giudiziaria, penale o contabile, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.
Il fine della segnalazione/divulgazione pubblica/denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile è la tutela dell’interesse pubblico e dell’immagine della Pubblica Amministrazione.
LE TUTELE
A chi segnala, denuncia o effettua divulgazione pubblica sono assicurate la Tutela della riservatezza, della privacy e la tutela da ritorsioni e limitazioni della responsabilità penale, amministrativa e civile.
La tutela della riservatezza “tutela” l’identità:
del segnalante: il suo nominativo e qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, inclusa la documentazione allegata, da cui si possa dedurre, anche indirettamente, l’identità del segnalante
del segnalato o della persona cui è attribuita la violazione nella divulgazione pubblica
del facilitatore
delle persone menzionate nella segnalazione (esempio le persone indicate come testimoni)
dei colleghi di lavoro
delle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante/divulgatore/denunciante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
La tutela della Privacy è garantita alle stesse persone fisiche cui è assicurata la tutela della riservatezza rispettando il Regolamento UE 2016/679
La tutela da ritorsioni è assicurata dal “divieto di qualsiasi forma di ritorsione, tentata o minacciata, e dal divieto di qualsiasi tentativo di ostacolare la procedura di whistleblowing”, le cui violazioni danno avvio a un procedimento disciplinare a carico dell’autore.
La ritorsione già verificata, minacciata o tentata deve essere comunicata ad ANAC.
Data ultima modifica a questa pagina: 31/10/2023 – Funzione aziendale responsabile della pubblicazione: Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza